PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Registri delle attività di relazione).

      1. Le attività di relazione svolte nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative e dei titolari di pubbliche funzioni si informano ai princìpi di pubblicità e di trasparenza.
      2. Sono istituiti presso gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i registri delle attività di relazione nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il registro delle attività di relazione nei confronti dei titolari di pubbliche funzioni.
      3. I registri di cui al comma 2 sono pubblici e sono pubblicati sui siti internet delle rispettive amministrazioni.

Art. 2.
(Definizione dell'attività di relazione).

      1. Per attività di relazione si intende ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta anche per via elettronica, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei seguenti soggetti istituzionali:

          a) componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

          b) Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri, Sottosegretari di Stato;

          c) dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

 

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          d) personale con trattamento superiore delle amministrazioni militari, personale inquadrato nelle qualifiche superiori delle pubbliche amministrazioni, anche militare, o comunque formalmente assegnato a mansioni proprie delle medesime qualifiche.

      2. Non sono attività di relazione:

          a) le attività svolte per fini di interesse pubblico, di carattere generale, sociale o umanitario;

          b) le attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro;

          c) le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate anche a mezzo di stampa, radio e televisione;

          d) le dichiarazioni rese nel corso di audizioni e di incontri pubblici dinanzi a rappresentanti del Governo, alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

Art. 3.
(Obbligo di iscrizione nei registri).

      1. Chiunque svolga una attività di relazione è tenuto ad iscriversi nei registri di cui all'articolo 1.
      2. L'iscrizione deve essere effettuata una sola volta, con le modalità di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di relazione nei confronti di uno o più dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.
      3. Non possono iscriversi nei registri:

          a) i componenti delle due Camere, nonché i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, durante il loro mandato o incarico e nei due anni successivi alla cessazione del mandato parlamentare o dell'incarico ricoperto;

          b) gli iscritti all'Associazione della stampa parlamentare.

 

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      4. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nei registri:

          a) i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni;

          b) i dirigenti dei partiti e dei movimenti politici;

          c) i dirigenti dei sindacati e delle associazioni di categoria a vocazione generale;

          d) i giornalisti nell'esercizio della loro attività professionale di informazione rivolta al pubblico;

          e) gli ambasciatori e i diplomatici stranieri in relazione alle attività svolte per conto e nell'interesse di Stati esteri;

          f) i rappresentanti di enti ecclesiastici e di confessioni religiose in relazione alle attività svolte per conto e nell'interesse di tali enti o confessioni;

          g) coloro i quali hanno svolto o svolgono attività di relazione occasionalmente e comunque non più di una attività di relazione nel corso di un anno.

      5. In sede di prima attuazione della presente legge, i soggetti interessati sono tenuti all'iscrizione nei registri entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 4.
(Contenuto dei registri).

      1. Nei registri devono essere annotati:

          a) gli estremi identificativi, la sede di affari principale della persona fisica, associazione, ente o società e dei rispettivi rappresentanti, amministratori e dipendenti che svolgono attività di relazione;

          b) gli estremi identificativi, la sede di affari principale di ogni persona fisica, associazione, ente o società e dei rispettivi rappresentanti, nel cui interesse è svolta l'attività di relazione;

 

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          c) la descrizione dell'attività di relazione svolta o che si intende svolgere per conto proprio o nell'interesse di terzi e delle finalità che si intendono perseguire.

Art. 5.
(Relazione dei soggetti iscritti nei registri).

      1. Entro il 15 aprile di ogni anno, gli iscritti nei registri sono obbligati a presentare agli uffici cui spetta la tenuta dei registri medesimi una relazione dell'attività svolta nell'anno precedente, che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi conseguiti, dei mezzi impiegati e delle spese sostenute.
      2. Le relazioni devono, inoltre, contenere un elenco delle persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi rappresentanti nel cui interesse l'attività è stata svolta.

Art. 6.
(Verifica delle relazioni).

      1. Gli uffici cui spetta la tenuta dei registri possono disporre verifiche sulle relazioni e sui documenti presentati dai soggetti esercenti le attività di relazione ai sensi degli articoli 4 e 5 e iscritti nei registri, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati al riguardo. Alle richieste degli uffici non possono essere opposti motivi di riservatezza o il segreto professionale.
      2. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di sua iniziativa per l'attività di relazione svolta nei confronti dei titolari di pubbliche funzioni ovvero su richiesta degli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per l'attività di relazione svolta nei confronti dei componenti del Parlamento, verifica la completezza e la veridicità delle relazioni di cui all'articolo 5.
      3. Gli stessi uffici di cui al comma 1 provvedono, entro il 30 giugno di ogni anno, a redigere una relazione complessiva

 

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su tutte le attività svolte dagli iscritti nei registri. Tali relazioni sono pubbliche.

Art. 7.
(Sanzioni).

      1. In caso di omessa iscrizione nei registri si applica la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 100.000 euro.
      2. In caso di mancato deposito delle relazioni di cui all'articolo 5, ovvero di non ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni o di fornire ulteriori dati, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000 euro.
      3. Salvo fatto più grave, nei casi previsti dai commi 1 e 2 è altresì dichiarata, nei confronti dei soggetti responsabili, l'inabilitazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2.
      4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono comminate dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, al quale gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per quanto di loro competenza, trasmettono gli atti, qualora i soggetti interessati non ottemperino entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione con la quale lo stesso Ministro contesta agli interessati l'omessa ottemperanza agli obblighi di cui alla presente legge.

Art. 8.
(Regioni ed enti locali).

      1. Le regioni provvedono con proprie leggi ad assicurare l'osservanza dei princìpi stabiliti dalla presente legge, per la disciplina delle attività di relazione svolte nei confronti dei consiglieri regionali e provinciali, dei presidenti e dei componenti delle giunte regionali e provinciali, dei consiglieri comunali, dei sindaci e dei componenti delle giunte comunali.